TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 Costituzione
E’ costituita l’Organizzazione di volontariato Raggio Verde, in forma di associazione che in seguito sarà denominata l’ Organizzazione.
L’Organizzazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge 266/1991, della Legge Regionale 48/1995 e dei principi generali dell’ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.
La qualificazione di “Organizzazione di volontariato” con i dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo e devono essere inseriti in ogni comunicazione esterna.
I contenuti e la struttura dell’Organizzazione sono ispirati ai principi di solidarietà trasparenza e democrazia al fine di consentire l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’Organizzazione stessa.
La durata dell’Organizzazione è illimitata.
Art.2 Sede
L’Organizzazione ha sede in Ascoli Piceno, in Via Piemonte n. 8.
Il Consiglio direttivo, con sua deliberazione, può istituire e sopprimere sedi operative e sezioni distaccate in altre città della Regione Marche. L’Organizzazione può inoltre aderire, con delibera da adottarsi dal Consiglio direttivo, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.
Art.3 Modifiche allo Statuto
Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell’Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti degli aderenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei 3/4 (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci.
Art.4 Oggetto e scopo
L’Organizzazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e nel rispetto delle proprie finalità di solodarietà sociale persegue i seguenti scopi:
A tal fine l’Organizzazione svilupperà a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti attività:
Al fine di svolgere le proprie attività l’Organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.
L’Organizzazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi sociali ed in particolare della collaborazione con Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi della L.266/91.
Potrà inoltre svolgere qualsiasi attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica anche di natura commerciale o produttiva marginali.
TITOLO II – PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ORGANIZZAZIONE
Art.5 Il Patrimonio
Il patrimonio dell’Organizzazione è costituito da:
Le entrate dell’Organizzazione sono costituite da:
Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione. L’adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E’ comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie.
I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal Consiglio direttivo in armonia con le finalità statutarie.
Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.
Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio direttivo che autorizza il Presidente a compiere gli atti necessari per la stipula.
Art.6 Bilancio
L’esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo del successivo esercizio. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Organizzazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
TITOLO III – ADERENTI
Art.7 Soci
Sono soci tutte le persone fisiche che, condividendo le finalità dell’Organizzazione, si impegnino per realizzarli versando la quota sociale stabilita dal Consiglio direttivo.
Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri.
Art.8 Adesione
Chi intende aderire all’Organizzazione deve rivolgere domanda al Consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità e l’impegno ad approvare e osservare Statuto ed eventuali regolamenti.
Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa sia stata respinta.
L’adesione è a tempo indeterminato e non può disposta per un periodo temporaneo. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo; è pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla partecipazione alla vita associativa e tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.
L’adesione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto in Assemblea. Gli aderenti hanno inoltre diritto a conoscere i programmi con i quali si intendono attuare gli scopi sociali; partecipare alle attività promosse; usufruire di tutti i servizi offerti.
I soci hanno l’obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; versare il contributo annuale; contribuire al perseguimento degli scopi attraverso il proprio apporto finanziario o presentando la propria attività personale, spontanea e gratuita. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall’Assemblea dei soci.
Agli aderenti potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute sulla base di opportuni parametri, validi per tutti gli aderenti, stabiliti dal Consiglio direttivo ed approvati dall’Assemblea.
La qualifica di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.
Art.9 Recesso
Chiunque aderisca all’Organizzazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.
Art.10 Esclusione
In caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore dell’associazione, mancato pagamento della quota sociale, inosservanza delle disposizioni contenute nello Statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’Organizzazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio direttivo, ratificata dall’Assemblea dei soci. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata.
Nel caso che l’escluso non convalida le ragioni dell’esclusione egli può aderire il Collegio arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Organizzazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di fondo di dotazione.
TITOLO IV – ORGANI DELL’ORGANIZZAZIONE
Art.11 Organi dell’Organizzazione
Sono organi dell’Organizzazione:
Ogni carica sociale, di ogni grado, è prestata a titolo gratuito.
Art.12 Assemblea degli aderenti
L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Organizzazione ed è organo sovrano dell’Organizzazione stessa.
L’Assemblea si riunisce almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile) e del bilancio preventivo (entro il 31 dicembre). Essa inoltre:
L’Assemblea è convocata dal Presidente, ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/2 degli aderenti o da almeno 1/3 dei consiglieri,mediante comunicazione scritta contenente l’indicazione del luogo, del giorno, e dell’ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e l’ordine del giorno.
Tale comunicazione dovrà essere inviata a tutti i soci nonché ai Revisori dei conti, e affissa nella sede dell’Organizzazione.
Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’art. 21 c.c.
Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto ad intervenire alle assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente del Consiglio; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un suo segretario; se lo ritiene necessario, due scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento nell’Assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal suo segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
Art.13 Il Consiglio direttivo
L’Organizzazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto, a scelta dell’Assembla, da un minimo di tre a un massimo di nove membri, compresi il Presidente ed il Vicepresidente eletti tra i soci per la durata di tre anni. Sarà in facoltà del Consiglio direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’Organizzazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie. Il Consiglio direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall’Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione, ed il funzionamento dell’Organizzazione; l’assunzione eventualmente di personale dipendentemente, di predisporre il bilancio sottoponendo poi all’approvazione dell’Assemblea.
Art.14 Il Presidente
Il Presidente è eletto dall’Assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Organizzazione nei confronti di terzi e presiede le adunanze del Consiglio direttivo e dell’Assemblea dei soci. Assume nell’interesse della stessa tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio direttivo. Il Presidente ha i poteri della gestione ordinaria, e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio direttivo ritenga di delegargli.
Art.15 Collegio dei Revisori dei conti
L’Assemblea ordinaria può scegliere tramite votazione, fra i proprio aderenti n.3 Revisori dei conti che durano in carica tre anni e possono essere revocati dall’Assemblea ordinaria per gravi motivi. Esso è l’organo che svolge le attività di controllo contabile dell’Organizzazione; ad esso in particolare viene demandato il compito di:
Fra i membri del Collegio dei Revisori dei conti viene eletto il Presidente del Collegio; l’elezione spetta al Collegio e viene fatta nel corso della prima riunione.
Art.16 Libri dell’Organizzazione
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Organizzazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio direttivo e dei Revisori dei conti.
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI
Art.18 Scioglimento
Lo scioglimento dell’Organizzazione è deliberato a maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Organizzazione devolve il proprio patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
Art.19 Risoluzione delle controversie
Qualunque controversia dovesse sorgere tra i soci, o tra di essi e l’Organizzazione, in dipendenza dell’esecuzione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo dal Consiglio direttivo. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.
Art.20 Legge applicabile
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alle norme in materia di Enti, contenute nel Codice Civile, alla L. 266/91 e alle loro successive modificazioni o integrazioni.
Approvato dall’Agenzia delle Entrate ALL. N.1 all’Atto reg.to il 22GEN2002 AL N. 201